Nella seduta del 12 giugno 2008 il CNF ha modificato alcuni articoli del codice deontologico,
a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali.
L’art. 17 bis, nella parte in cui autorizza l’utilizzazione di siti web con dominio proprio
dell’avvocato, è stato modificato nel senso che l’avvio del sito deve essere tempestivamente
comunicato al Consiglio dell’Ordine, con soppressione della preventiva autorizzazione.
ART. 17. – Informazioni sull’attività professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei
quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può
avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può
rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della
professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,
elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di
studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello
studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto
per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
DELIBERA
A) che il nuovo testo dell’articolo 17 bis c.d.f. è il seguente:
ART. 17 bis – Modalità dell’informazione.
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti
che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata
o societaria; - il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con
l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; - il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che
consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in
conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali
materie di attività prevalente; - le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio
dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione
completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato; - i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali
materie di attività prevalente; - le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio
dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione
completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a
sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione
tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo
comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o
tramite banner o pop-up di alcun tipo.